RACCHETTE DA TENNIS SULL’AEREO

Dovendo partire in aereo per una vacanza tennistica, mi sono posto il problema se le racchette da tennis possono essere trasportate quali bagaglio a mano.
Nell’approfondire l’argomento, ho dapprima trovato una recente ed interessante sentenza della Corte di Giustizia CE del 10/03/2009, con cui veniva risolta una questione pregiudiziale afferente ad un ricorso proposto da un tennista austriaco, tale Heinrich, contro le autorità del proprio Paese, dopo che queste ultime gli avevano rifiutato l’accesso a bordo di un aereo in quanto trasportava racchette da tennis nel suo bagaglio a mano.
Le ragioni del rifiuto d’imbarco del sig. Heinrich consistevano nel fatto che le racchette erano considerate, dalle autorità austriache, articoli vietati da un allegato non pubblicato del Regolamento (CE) n. 622/2003 nel settore della sicurezza dell’aviazione civile.
La Corte di Giustizia ha risolto il ricorso favorevolmente al tennista escluso dal volo, statuendo che l’allegato al regolamento (CE) della Commissione 4 aprile 2003, n. 622, successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 68/2004, e contenete il divieto di trasporto di racchette da tennis quale bagaglio a mano, non aveva efficacia vincolante verso i privati in quanto non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Peraltro, nell’agosto dello scorso anno, il Regolamento comunitario del 2002 veniva abrogato dal nuovo Regolamento (CE) n. 820/2008 il quale, nel disciplinare i profili di sicurezza a bordo degli aeromobili, all’art. 4 del proprio allegato cita, tra gli strumenti smussati che possono causare lesioni, i seguenti:
– attrezzature per arti marziali (ad esempio pugni di ferro, mazze, manganelli, catene, num chuck, kubaton, kubasaunt)
– canne da pesca
– mazze da baseball e da softball
– mazze da cricket
– mazze da golf
– mazze da hockey
– mazze da lacrosse
– mazze o bastoni rigidi o flessibili (ad esempio – manganelli, sfollagente e bastoni)
– pagaie per kayak e canoa
– skate-board
– stecche da biliardo e affini.
ancorché l’elenco sia tecnicamente indicativo e non esaustivo, si può a ragione ritenere che le racchette da tennis, in quanto comprese nell’elenco del Reg. n. 622/2003 e non più citate espressamente nel nuovo allegato del Regolamento del 2008, siano ora trasportabili come bagaglio a mano,vieppiù considerando che altre racchette ben meno conosciute e comuni, come quelle per il gioco del lacrosse, siano espressamente menzionate.